ART. 1
(COSTITUZIONE – SEDE – DELEGAZIONI)
1.E’ costituita una Fondazione denominata “ALLEANZA NAZIONALE” con sede in Roma, Via della Scrofa 39.
2.Essa dà seguito, con le finalità e secondo le forme indicate nel presente Statuto, all’attività e alla storia politica dell’associazione Alleanza Nazionale, pure già con sede in Roma, Via della Scrofa 39, movimento politico rappresentato nel Parlamento nazionale ed europeo e nelle istituzioni nazionali.
3.Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia, sia all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali ritenute necessarie in quanto supporto alla Fondazione stessa.
4.La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
5.Le funzioni e le finalità della Fondazione si esplicano in principalità nell’intero territorio nazionale e dell’Europa.
ART. 2
(FINALITA’)
1.Finalità della Fondazione sono la conservazione, tutela e promozione del patrimonio politico e di cultura storica e sociale che è stato proprio, fino alla sua odierna evoluzione, della storia della “destra” italiana, e, segnatamente, del partito politico Alleanza Nazionale, oltre che dei movimenti e delle aggregazioni politiche e sociali, che ad essa hanno dato causa o contributo ideale.
2.La Fondazione, per il conseguimento delle dette finalità, facendo propri i centrali valori dell’unità e dell’identità nazionale, della libertà personale, della solidarietà e del principio democratico e di rappresentatività popolare, quale cardine fondativo dell’organizzazione dello Stato e delle sue Istituzioni, svolge ogni utile attività per la promozione e la concreta organizzazione di attività di studio e di ricerca scientifica, l’educazione formativa e l’istruzione nel campo delle Istituzioni Repubblicane, della Costituzione e dei suoi principi fondativi; l’assistenza a soggetti pubblici e privati che operano nell’area della politica e della geopolitica, della storia, della politica sociale e della sicurezza, oltre che della comunicazione e del giornalismo nelle forme tradizionali e attraverso l’impiego delle nuove e delle future tecnologie. La Fondazione può promuovere ed organizzare, altresì, l’azione di coloro che condividono e dichiarano di richiamarsi ai detti principi negli specifici contesti di riferimento.
3.La Fondazione persegue altresì finalità di supporto e di sostegno agli organismi di conservazione, tutela e promozione del patrimonio culturale della nazione, formando, promuovendo e diffondendo, in Italia e all’estero, le espressioni della politica, della cultura, della storia, della lingua e dell’arte che sono ad essa proprie.
4.La Fondazione può altresì prevedere la possibilità di richiamare e applicare la disciplina delle ONLUS, anche in materia di agevolazioni tributarie, qualora ne ricorrano i requisiti richiesti dalla legge in materia.
ART. 3
(ATTIVITA’ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE)
1.Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro, in via esemplificativa e non già esclusivamente:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà, in comodato o in locazione finanziaria o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi, complementari e in nessun caso confliggenti, con quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti, ovvero a finanziarli;
- costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari, ovvero la cui attività prevalente corrisponda al soddisfacimento di primarie esigenze della Fondazione;
- assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di strutture volte al perseguimento delle finalità istituzionali;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e qualsiasi altro evento a carattere sociale e culturale;
- promuovere tutte quelle ulteriori iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali;
- pubblicare atti o documenti;
- stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;
- chiedere e stipulare atti di concessione con enti pubblici o privati per lo svolgimento, diretto o indiretto, di attività soggette a tale regime giuridico;
- istituire premi, borse di studio;
- svolgere attività industriale e di commercio, anche con riferimento ai settori dell’editoria e della multimedialità in genere;
-
svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità
istituzionali.
ART. 4
(VIGILANZA)
1.L’attività della Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle competenti Autorità ai sensi del Codice Civile e di ogni altra vigente disposizione di legge in materia.
ART. 5
(PATRIMONIO)
1.Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal Fondo di dotazione in numerario costituito dal conferimento in denaro effettuato dal fondatore e dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione al relativo incremento. Il fondo è impiegabile per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- dal complesso di beni mobili e immobili, comprese le quote delle società possedute, oggetto del conferimento da parte del Fondatore o che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dal Fondo di gestione della Fondazione che è costituito ed incrementato:
- dal Fondo in numerario costituito a tale titolo dal conferimento in denaro effettuato dal Fondatore e dalle successive elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione al relativo incremento;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Fondo di dotazione e dai beni comunque costituenti il patrimonio;
- dalle attività svolte dalla Fondazione;
- da contributi, in qualsiasi forma concessi anche sotto forma di quote di partecipazione, dagli aderenti e dai Partecipanti istituzionali, o da soggetti terzi;
- dal complesso dei beni raccolti nel “Fondo Annamaria Colleoni” provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e che non siano stati espressamente destinati al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti a tale titolo dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2.I beni di cui alla superiore lettera b), ovvero i fondi rinvenienti dalla loro alienazione, sono conferiti indifferentemente, a seguito di deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, al fondo di dotazione ovvero al fondo di gestione.
3.Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
ART. 6
(ESERCIZIO FINANZIARIO)
1.L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2.Il Consiglio d’Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo entro il 15 dicembre dell’anno precedente.
3.Il bilancio consuntivo è viceversa approvato dal Consiglio d’Amministrazione entro il 30 giugno dell’anno successivo ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. E’ predisposto a cura del Presidente del Consiglio d’Amministrazione, è redatto conformemente ai principi stabiliti dalla legge ed è accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 18 e da relazione delle attività svolte.
4.Il Presidente ha cura che il bilancio preventivo e consuntivo da approvarsi siano depositati rispettivamente sette e quindici giorni prima delle scadenze di cui sopra presso la sede della Fondazione, unitamente ai documenti ad essi allegati.
5.Gli impegni e le obbligazioni che sono assunte dagli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, non possono esorbitare i limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato.
6.Sono consentite variazioni al bilancio preventivo in corso di esercizio.
7.E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. Gli avanzi delle gestioni annuali sono impiegati in primo luogo per il ripianamento di eventuali perdite di esercizi precedenti e quindi destinati all’incremento del fondo di dotazione, ovvero del fondo di gestione secondo quanto stabilito dal Consiglio d’Amministrazione.
ART. 7
(COMPONENTI DELLA FONDAZIONE)
1.Possono essere componenti della Fondazione le persone fisiche di nazionalità italiana e straniera e le persone giuridiche, anche aventi sedi all’estero, nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni, ammessi con delibera non appellabile del Consiglio d’Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
2.I componenti della Fondazione si dividono in:
- partecipanti di diritto;
- aderenti;
- partecipanti istituzionali.
3.Tutti i componenti devono possedere le qualità personali di onestà, correttezza e probità che costituiscono i primari requisiti alla cui sussistenza è condizionata la partecipazione alla Fondazione.
4.Il Consiglio d’Amministrazione stabilisce le ragioni e le situazioni di incompatibilità, soggettive o oggettive, determinanti la sospensione del componente della Fondazione dalle attività della stessa, ovvero la sua esclusione.
ART. 8
(PARTECIPANTI DI DIRITTO)
1.Sono “partecipanti di diritto” vita loro natural durante tutti coloro che, secondo le modalità stabilite dal Comitato dei garanti di Alleanza Nazionale, inviando i documenti ed eseguendo il versamento della quota una tantum entro i termini prescritti, hanno validamente confermato la propria iscrizione alla medesima Alleanza Nazionale, ai sensi dell’art. 18 delle “Determinazioni congressuali” assunte in data 22 marzo 2009 dal relativo Congresso.
2.Il Consiglio d’Amministrazione, entro le prime tre sedute successive a quella del suo insediamento, ratifica, sulla base di quanto sopra e con deliberazione a maggioranza dei suoi componenti, la posizione di “partecipante di diritto”.
3.Il Consiglio d’Amministrazione delibera l’importo che ciascun partecipante deve versare triennalmente a titolo di rimborso delle sole spese amministrative, di segreteria e di gestione della partecipazione. Il mancato versamento dell’importo di cui sopra determina automaticamente, e per semplice presa d’atto da parte del Consiglio d’Amministrazione, l’esclusione del partecipante che non abbia adempiuto a seguito di espresso invito che gli è rivolto.
4.La perdita della qualità di partecipante si determina, oltre che per esclusione, per la ragione sopra indicata o a seguito di provvedimento disciplinare, per dimissioni o per incompatibilità.
ART. 9
(ADERENTI)
1.Sono “aderenti” alla Fondazione tutti coloro che, avendone fatto richiesta e avendo dichiarato di condividerne le finalità, i progetti, lo statuto e i regolamenti ed ogni altra modalità di organizzazione e di conduzione della sua attività, fanno parte con tale qualifica della Fondazione, a seguito di valutazione e conseguente delibera di ammissione da parte del Consiglio d’Amministrazione, fermo restando che, decorsi novanta giorni dalla presentazione della richiesta di ammissione senza che il Consiglio d’Amministrazione si sia pronunciato, la stessa deve intendersi non accolta.
2.Il Consiglio d’Amministrazione ogni due anni, contestualmente all’approvazione del bilancio preventivo, stabilisce le modalità di ammissione e il numero massimo di aderenti le cui domande potranno essere accolte nel corso dei due anni successivi, indicando di volta in volta i requisiti che gli stessi devono possedere.
3.Nel caso in cui le richieste di ammissione alla Fondazione in qualità di aderenti siano superiori al numero stabilito dal Consiglio d’Amministrazione per il biennio successivo, sarà seguito il criterio dell’anteriorità della presentazione della richiesta, ferma la facoltà del Consiglio stesso di aumentare il detto numero con apposita deliberazione.
ART. 10
(PARTECIPANTI ISTITUZIONALI)
1.Sono “partecipanti istituzionali” le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale, anche destinando il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione o a questi proposti, al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della stessa, mediante apporti o contributi in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d’Amministrazione.
ART. 11
(ORGANI E UFFICI DELLA FONDAZIONE)
1.Lo svolgimento dell’attività della Fondazione e la sua conduzione amministrativa sono affidate ad organi e uffici. Il presente statuto individua le competenze proprie a ciascuno degli stessi.
2.Sono organi e uffici della Fondazione:
- l’Assemblea dei partecipanti e degli aderenti;
- il Consiglio d’Amministrazione;
- il Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Vicepresidente e il Segretario del Consiglio d’Amministrazione;
- il Comitato esecutivo;
- il Comitato dei partecipanti di diritto e degli aderenti;
- il Collegio dei revisori dei conti.
ART. 12
(ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI E DEGLI ADERENTI)
1.L’Assemblea dei partecipanti di diritto e degli aderenti della Fondazione è convocata ogni quattro anni dal Presidente della Fondazione per discutere il piano generale delle attività e dei risultati della gestione e della conduzione amministrativa della Fondazione, nonché gli obiettivi che la stessa si propone di conseguire, i relativi strumenti e tempi di attuazione.
2.Prendono parte all’Assemblea ed hanno diritto di voto solo i partecipanti di diritto e gli aderenti che abbiano regolarmente assolto gli obblighi di rimborso spese e di contributo stabiliti dal Consiglio d’Amministrazione. I partecipanti istituzionali assistono ai lavori ed hanno facoltà di intervenire durante il dibattito.
3.Il Presidente della Fondazione presenta, previa sua approvazione da parte del Consiglio d’Amministrazione, il piano di cui sopra ai componenti riuniti nel giorno e nel luogo della convocazione e lo propone al dibattito, che si conclude con la presentazione e l’approvazione di mozioni da riportarsi, a cura del Presidente, al Consiglio d’Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.
4.L’Assemblea è convocata con avviso recante l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo di svolgimento, pubblicato almeno quindici giorni prima su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet della Fondazione. L’avviso è anche inviato contestualmente ai componenti aventi diritto a tutti gli indirizzi di posta elettronica dichiarati alla Fondazione.
5. E’ ammessa, con le eventuali specifiche modalità di esecuzione stabilite in sede di convocazione, la partecipazione alle riunioni e alle deliberazioni a mezzo di videoconferenza. Le relative modalità di esecuzione devono in ogni caso tenere conto della necessità che tutti i partecipanti siano identificati, che sia loro assicurata la possibilità di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti trattati e che possano esaminare, ricevere e inviare documentazione.
6.L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione coadiuvato da un ufficio di presidenza che è eletto prima di ogni altro adempimento.
7.L’Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un terzo degli aventi diritto. L’approvazione delle mozioni di cui al comma 3, hanno luogo con la maggioranza dei presenti.
8.Decorsi almeno tre anni dalla nomina, per elezione, del Consiglio d’Amministrazione, un numero non inferiore ad un terzo dei partecipanti di diritto e degli aderenti alla Fondazione può proporre una risoluzione per lo scioglimento del Consiglio d’Amministrazione e la sua ricostituzione, con le modalità di cui all’art. 17, comma 1, lettera a).
9.La proposta di risoluzione, con il numero minimo di sottoscrizioni di cui al comma precedente, è trasmessa al Presidente della Fondazione che convoca l’Assemblea per la discussione e votazione della stessa proposta entro sessanta giorni. La verifica del numero minimo e dell’autenticità delle sottoscrizioni è rimessa all’Ufficio di Presidenza, prima dell’inizio della discussione del relativo punto all’ordine del giorno.
10.Se la risoluzione è presentata almeno sette giorni prima di quello in cui deve essere tenuta un’Assemblea già convocata, il Presidente provvede con le stesse modalità previste al comma 4 a comunicarne l’integrazione dell’ordine del giorno.
11.La proposta di risoluzione è approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti di diritto e degli aderenti.
12.Dal momento della presentazione della proposta di risoluzione, anche qualora questa abbia luogo nel corso di Assemblea convocata ai sensi del comma 1 e fino al momento della sua votazione, il Consiglio d’Amministrazione può assumere validamente solo le deliberazioni riguardanti atti indifferibili e rientranti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione.
13.Se la proposta di risoluzione risulta respinta, e in ogni caso decorsi novanta giorni dalla sua presentazione, il Consiglio d’Amministrazione può nuovamente assumere tutte le deliberazioni previste nel presente statuto.
14.La proposta di risoluzione respinta non può essere riproposta prima che siano decorsi ventiquattro mesi.
ART. 13
(CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE)
1.Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 15 ad un massimo di 21 membri; tale numero è fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione stesso. Ciascuno di essi resta in carica per un periodo massimo di dieci anni e cessa dalla stessa a tale scadenza, ovvero al compimento dell’ottantesimo anno di età.
2.Resta in carica per un periodo ulteriore minimo di quattro anni il membro del Consiglio d’Amministrazione che al momento della sua nomina, per elezione o per cooptazione, abbia già compiuto l’ottantesimo anno di età, o che raggiunga la detta età prima che sia trascorso tale periodo minimo di durata del mandato.
3.I membri del Consiglio d’Amministrazione cessano altresì dalla carica per loro rinuncia, per impossibilità di svolgere l’ufficio o a seguito di revoca deliberata dal Comitato dei partecipanti e degli aderenti a norma dell’art. 17, co. 1, lettera c).
4.E’ giusta ragione di revoca l’assenza ad oltre tre riunioni consecutive del Consiglio, ovvero a cinque se di ciò è data giustificazione.
5.Alla sostituzione del membro cessato dalla funzione, provvede per cooptazione il Consiglio d’Amministrazione nella prima riunione utile, ovvero in quella convocata specificamente entro il termine di trenta giorni.
6.Se è approvata la risoluzione prevista all’art. 12, co. 7, o se i membri del Consiglio d’Amministrazione che risultano contemporaneamente cessati sono più della metà dei suoi componenti, il Consiglio è sciolto e il Presidente procede all’immediata convocazione del Comitato dei partecipanti e degli aderenti perché proceda al suo rinnovo in forza di quanto previsto dall’art. 17, comma 1, lettera a).
7.Nel corso della riunione di insediamento, ovvero nel corso della prima riunione utile, o di quella del caso appositamente convocata entro trenta giorni, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza degli aventi diritto, il Presidente, un Vicepresidente Vicario, un Vicepresidente e il Segretario. Il Consiglio d’Amministrazione procede analogamente, tutte le volte che ciò occorra, allorché debba rinnovare nella carica il Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Vicepresidente e il Segretario, ovvero sostituirli a seguito di cessazione dalla carica.
8.Ai membri del Consiglio d’Amministrazione non è assegnato alcun compenso ed essi hanno diritto, secondo i parametri periodicamente stabiliti dal Consiglio stesso, al solo rimborso delle spese.
9.Al Presidente, al Vicepresidente Vicario, al Vicepresidente e al Segretario spetta un rimborso delle spese, che può essere determinato anche a forfait nella misura annualmente determinata dal Consiglio.
10.Il Consiglio d’Amministrazione è validamente riunito per discutere e deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
11.Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Segretario, su disposizione del Presidente, del Vicepresidente Vicario, del Vicepresidente, o a seguito di deliberazione del Consiglio stesso, ovvero su richiesta congiunta di almeno un terzo dei suoi componenti.
12.Ai lavori del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, anche il Segretario generale di cui all’art. 16.
13.La convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui la riunione sarà tenuta, oltre che dell’ordine del giorno delle questioni da esaminare.
14.La convocazione è validamente eseguita, se è spedita, anche a mezzo fax o e-mail, al domicilio indicato da ciascun membro, almeno tre giorni lavorativi prima di quello in cui deve tenersi l’adunanza.
15.E’ ammessa, con le eventuali specifiche modalità di esecuzione stabilite dal Consiglio stesso, la partecipazione alle riunioni e alle deliberazioni a mezzo di video o teleconferenza. Le relative modalità di esecuzione devono in ogni caso tenere conto della necessità che tutti i partecipanti siano identificati, che sia loro assicurata la possibilità di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti trattati e che possano esaminare, ricevere e inviare documentazione.
16. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso in forma scritta da ciascuno degli Amministratori. In tal caso il Presidente comunica ai membri del Consiglio il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi i telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Fondazione.
17.Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
18.Il Segretario redige e sottoscrive il verbale delle riunioni del Consiglio. Nel caso in cui uno o più membri vi partecipino in tele o videoconferenza, le riunioni si ritengono tenute dove si trovano il Presidente e il Segretario stesso. Nei relativi verbali è dato atto delle modalità con cui ha avuto luogo la partecipazione dei membri non fisicamente presenti, oltre alla espressa dichiarazione che gli stessi rendono, attestando la sussistenza delle condizioni di partecipazione di cui sopra. Il Presidente certifica, sottoscrivendolo a sua volta, l’approvazione del verbale da parte del Consiglio.
19.Le riunioni hanno normalmente carattere di riservatezza e, quanto nel corso delle stesse è detto, fatto o accade non può essere divulgato da nessuno, salvo espressa deroga stabilita dal presidente del Consiglio o dal Consiglio stesso. La violazione del principio di riservatezza costituisce condotta gravemente incompatibile con la partecipazione alla Fondazione e comunque suscettibile di essere valutata per gli effetti di cui all’art. 17, lettere c) e d).
ART. 14
(COMPETENZE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE)
1.Al Consiglio d’Amministrazione, fatte salve le specifiche competenze attribuite ad altri organi o uffici della Fondazione, in forza di legge o di quanto stabilito nel presente statuto, spettano l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione. Il Consiglio d’Amministrazione in particolare, esemplificativamente e non esclusivamente:
- elabora ogni quattro anni il piano generale delle attività e dei risultati della gestione e della conduzione amministrativa della Fondazione, stabilendo gli obiettivi che la stessa si propone di conseguire in conformità all’art. 2 del presente statuto e individuando i relativi strumenti e tempi di attuazione;
- determina, su proposta del Presidente, l’organico del personale alle dipendenze della Fondazione, stabilendone le mansioni e gli obiettivi;
- stabilisce i criteri e le modalità per la verifica permanente della qualità di gestione e di amministrazione della Fondazione;
- approva, su proposta del Presidente o del Vicepresidente Vicario, il bilancio economico di previsione e il bilancio consuntivo;
- stabilisce i limiti di spesa consentiti al Presidente;
- elabora e approva, ove occorra, il regolamento di funzionamento della Fondazione, dei suoi uffici e delle sue eventuali articolazioni territoriali, curandone e assicurandone il rispetto;
- approva i contratti da stipulare; in ogni caso, quelli riguardanti l’acquisto, anche in leasing, la permuta o la cessione, a qualsiasi titolo, di beni immobili, nonché l’accettazione di eredità, legati e donazioni;
- delibera l’accensione di mutui, la richiesta o la concessione di finanziamenti e di linee di credito, nonché la partecipazione in società, enti, associazioni o altre fondazioni;
- autorizza gli accordi di collaborazione con altri enti o persone, curando che gli stessi e le relative condizioni siano coerenti con l’identità, gli scopi e il piano delle attività della Fondazione;
- autorizza patrocini e dispone l’eventuale corresponsione di contributi o sovvenzioni in favore di iniziative di altri enti o persone, sia mediante la dazione di denaro, sia attraverso il consenso all’utilizzo gratuito o parzialmente gratuito di risorse e beni della Fondazione, anche in questo caso curando che le dette iniziative e le relative condizioni siano coerenti con l’identità, gli scopi e il piano delle attività della Fondazione;
- istituisce nuovi uffici e sedi in Italia e all’estero;
- conferisce, con facoltà di revoca in ogni tempo, incarichi particolari, anche a carattere temporaneo, a singoli consiglieri, fissandone le relative attribuzioni ed eventuali limiti o modalità di espletamento;
- istituisce se del caso, con specifica deliberazione da depositarsi nei modi e termini di legge, il Comitato esecutivo, determinandone i compiti, le attribuzioni ed i limiti di spesa, secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto;
- procede con cadenza biennale a quanto previsto all’art. 9, stabilendo le modalità di ammissione e il numero massimo di aderenti le cui domande potranno essere accolte nel corso dei due anni successivi, indicando di volta in volta i requisiti che gli stessi devono possedere. Il Consiglio, nell’assumere la relativa deliberazione, cura che i componenti della Fondazione si articolino, tendenzialmente ed ove possibile, in partecipanti di diritto, per il sessanta per cento e, nel quaranta per cento, per quanto riguarda gli aderenti, essendo riservato alla sola valutazione del Consiglio il numero dei partecipanti istituzionali;
- stabilisce l’ammontare del rimborso che i componenti della Fondazione a qualsiasi titolo devono triennalmente corrispondere a fronte delle spese relative all’amministrazione e alla gestione della loro posizione, nonché del contributo triennale a carico di coloro che sono iscritti tra gli aderenti e i partecipanti istituzionali;
- nomina con propria inappellabile deliberazione i componenti del Comitato dei partecipanti di diritto e degli aderenti di cui all’art. 17;
- adotta tutte le decisioni occorrenti per assicurare il buon svolgimento delle attività proprie agli altri organi della Fondazione;
- delibera eventuali modifiche statutarie, che entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione, salvo che, con le stesse modalità ivi previste ai commi 7, 8, 9 e 10, non venga proposta all’Assemblea di cui all’art. 12 una risoluzione per la loro soppressione;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla relativa liquidazione in relazione alle attività correnti e alla devoluzione del patrimonio.
2.Il Consiglio d’Amministrazione delibera sulle richieste di adesione alla Fondazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni stabilite nel presente articolo e del possesso da parte dei richiedenti delle qualità personali di onestà, correttezza e probità.
3.Il Consiglio vigila inoltre in ordine alla permanenza in capo ai componenti dei detti requisiti personali di onestà, correttezza e probità, se del caso assumendo una specifica delibera indicante le condotte, le situazioni e le condizioni personali che la Fondazione ritiene non compatibili ai sensi dell’art. 7.
4.Il Consiglio, quando verifica il venir meno di tali requisiti assume, se le circostanze lo consigliano, un provvedimento cautelare di sospensione e, in ogni caso, rimette la questione al Comitato dei partecipanti di diritto e degli aderenti per l’assunzione dei provvedimenti definitivi.
5.La proposta di esclusione di uno dei componenti della Fondazione è di esclusiva competenza del Consiglio d’Amministrazione ed è obbligatoriamente assunta con la maggioranza dei due terzi dei propri membri.
ART. 15
(PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE, VICEPRESIDENTE VICARIO, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE)
1.Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente della Fondazione.
2.Il Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Vicepresidente e il Segretario sono eletti ai sensi dell’art. 13, co. 7 e durano in carica per tre anni.
3.Il Presidente è sostituito in qualsiasi momento, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario, che ha le sue stesse attribuzioni, competenze e poteri.
4.Il Presidente, il Vicepresidente Vicario ed il Vicepresidente possono essere rieletti nell’una funzione o nell’altra per non più di tre mandati consecutivi e non possono svolgere la funzione di componente l’organo di revisione contabile per un periodo di cinque anni dopo la cessazione del loro mandato.
5.Il Presidente:
- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi;
- ne predispone ogni anno il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, che sottopone al Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione;
- redige e presenta a questo periodiche relazioni sull’andamento economico della Fondazione e sull’attuazione del piano delle attività;
- fornisce al Consiglio d’Amministrazione ogni chiarimento e documento che dovesse essere richiesto dai suoi componenti;
- riferisce al Consiglio le questioni che ritiene di particolare rilevanza, sia dal punto di vista economico e finanziario, sia da quello delle attività svolte dalla Fondazione.
6.Il Presidente dispone di tutti i poteri connessi alla sua qualità di legale rappresentante della Fondazione e può così – esemplificativamente – nominare procuratori, avvocati e difensori davanti a qualsiasi autorità, agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, stipulare contratti di conto corrente nonché nominare procuratori per specifici atti o categorie di atti.
7.Il suo voto prevale in caso di parità, in occasione delle votazioni che sono tenute in qualsiasi organo della Fondazione di cui egli faccia parte.
8.Il Presidente cura i rapporti con i partecipanti alla Fondazione, oltre che, direttamente o delegando, anche di volta in volta, altro componente del Consiglio, con gli enti, le istituzioni, le imprese pubbliche e private e gli altri organismi con cui ritiene utile che la Fondazione, in relazione alle sue iniziative o ad alcune di esse, instauri e coltivi rapporti di collaborazione e sostegno.
9.Il Segretario:
- assolve ai compiti che sono allo stesso specificamente assegnati;
- assiste il Consiglio d’Amministrazione nelle funzioni che esso esercita;
- svolge, su richiesta del Presidente, attività di comunicazione sia nell’ambito della Fondazione, sia al di fuori;
- è componente del Comitato dei partecipanti e degli aderenti, svolgendo anche in tale ambito le funzioni che gli sono proprie.
ART. 15bis
(PRESIDENTE EMERITO)
1.Il Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha cessato la sua funzione può essere nominato Presidente Emerito del Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce, anche di volta in volta, i compiti.
ART. 16
(COMITATO ESECUTIVO)
1.Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario, dal Vicepresidente, dal Segretario e da un minimo di due (2) ad un massimo di (6) altri componenti del Consiglio d’Amministrazione.
2.Il Consiglio d’Amministrazione procede, con specifica delibera, assunta nella riunione d’insediamento, ovvero successivamente nella prima utile, alla istituzione del Comitato esecutivo, con la nomina dei componenti diversi dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario, dal Vicepresidente e dal Segretario. Con la medesima delibera, il Consiglio d’Amministrazione, nei limiti delle competenze, delle facoltà e dei poteri a sé spettanti in base alla legge ed al presente Statuto, determina le attribuzioni che sono delegate al Comitato Esecutivo e le eventuali modalità di esercizio delle stesse, potendole revocare e modificare insindacabilmente e in ogni tempo.
3.Il Comitato Esecutivo è assistito nei propri lavori dal Segretario generale al quale può demandare compiti operativi. Il Segretario generale è nominato dal Comitato esecutivo e dura in carica per la durata dello stesso.
4.I componenti del Comitato Esecutivo hanno facoltà di farsi sostituire per ogni singola riunione da altro componente del Consiglio di Amministrazione che non sia già membro del Comitato stesso ma per non più di quattro volte consecutive.
5.Il componente decade dal Comitato Esecutivo in caso di assenza a più di cinque riunioni consecutive.
ART. 17
(COMITATO DEI PARTECIPANTI DI DIRITTO E DEGLI ADERENTI)
1.Al Comitato dei partecipanti di diritto e degli aderenti, fatte salve le ulteriori competenze che fossero ad esso attribuite dal Consiglio d’Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto, competono:
- l’elezione, dei membri del Consiglio d’Amministrazione, in tutti i casi in cui si debba procedere alla sua ricostituzione a seguito di scioglimento;
- l’elezione del Collegio dei revisori dei conti;
- le deliberazioni riguardanti la revoca del membro del Consiglio d’Amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti;
- la sostituzione mediante cooptazione dei suoi componenti cessati dalla carica e le deliberazioni riguardanti l’esclusione di uno dei componenti della Fondazione;
- la composizione, previo tentativo di conciliazione, di eventuali dissidi tra componenti della Fondazione.
2.Il Comitato è composto da partecipanti di diritto. Cinquanta membri sono nominati dal Consiglio d’Amministrazione e cinquanta membri dall’Assemblea dei Partecipanti di dirittto e degli Aderenti, con deliberazione presa a maggioranza dei presenti. Ne sono membri di diritto i componenti del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione. La componente del Comitato eletta dal Consiglio di Amministrazione e quella eletta dall’Assemblea dei Partecipanti di diritto e degli Aderenti possono essere nominate in momenti differenti; alla scadenza del proprio mandato ciascuna componente rimane in carica fino alla nomina della componente che la sostituisce.
3.I membri del Comitato restano in carica per quattro anni e ciascuna componente sostituisce mediante cooptazione, con deliberazione presa a maggioranza dei presenti, i propri componenti venuti meno durante il periodo di carica; i membri cooptati restano in carica fino alla scadenza della relativa componente.
4.La componente eletta dal Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente del Comitato tra i membri del Consiglio di Amministrazione e due membri dell’Ufficio di Presidenza tra i propri componenti. Ulteriori tre membri dell’Ufficio di Presidenza vengono eletti dalla componente nominata dall’Assemblea dei partecipanti e degli aderenti tra i propri componenti.
5.Il Presidente, ovvero – in sua mancanza – il componente dell’Ufficio di Presidenza più anziano in carica, convoca il Comitato, almeno una volta l’anno e quando lo stesso deve provvedere all’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti, per l’espletamento delle funzioni di cui alle lettere c), d) ed e) e ad esse accessorie, ed ogni qualvolta in cui lo ritenga opportuno.
6.La convocazione del Comitato ha luogo con avviso pubblicato sul sito internet della Fondazione pubblicato quindici giorni prima della riunione e mediante un messaggio di posta elettronica, che è inviato a ciascun componente, all’indirizzo da questi espressamente indicato all’atto della sua elezione, oltre che in occasione di qualsiasi sua modifica. Il messaggio di cui sopra è inviato, una prima volta quindici giorni prima della riunione ed è ripetuto cinque giorni prima. Entro tale ultimo termine sono depositati presso la sede della Fondazione tutti gli atti e i documenti relativi alle deliberazioni da assumere, per la relativa, libera consultazione da parte delle parti interessate e di ciascun membro del Comitato.
7.E’ ammessa, con le eventuali specifiche modalità di esecuzione stabilite in sede di convocazione, la partecipazione alle riunioni e alle deliberazioni a mezzo di videoconferenza. Le relative modalità di esecuzione devono in ogni caso tenere conto della necessità che tutti i partecipanti siano identificati, che sia loro assicurata la possibilità di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti trattati e che possano esaminare, ricevere e inviare documentazione.
8.Il Presidente esercita il diritto di voto solo nel caso in cui si verifichi parità di voti espressi in seno al Comitato, che delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.
ART. 18
(COLLEGIO DEI REVISORI E CONTROLLO DEI CONTI)
1.La revisione legale dei conti e il controllo amministrativo e di legalità sulla gestione della Fondazione sono svolti dal Collegio dei revisori che è eletto dal Comitato di cui all’art. 17, contestualmente all’elezione dei componenti del Consiglio d’Amministrazione.
2.Il Collegio rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per non oltre due volte consecutive.
3.Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
4.Il membro effettivo del Collegio che assume la carica di Presidente, ed uno supplente, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti, istituito ai sensi dell’art. 43, comma 8, del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
5.I membri del Collegio dei revisori non possono ricoprire alcuna altra carica nell’ambito della Fondazione e, se ne ricoprono decadono dalla stessa, senza necessità di pronuncia alcuna, al momento in cui accettano la nomina.
6.I membri del Collegio dei revisori non possono svolgere alcun incarico loro conferito dalla Fondazione, con eccezione di quelli riguardanti il controllo contabile e amministrativo di enti partecipati dalla Fondazione medesima.
7.Il Collegio accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio svolge ogni altra attività prevista dalla normativa in materia riguardante le società di capitali.
8.I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione.
9.Il Consiglio d’Amministrazione nomina la società di revisione esterna indipendente prevista dalla normativa vigente per la certificazione dei rendiconti e del bilancio della Fondazione, scegliendola tra quelle iscritte nel registro di cui all’art. 2 del d.lgs. 39/2010.
10.Il Consiglio d’Amministrazione ha la facoltà di affidare la revisione legale dei conti della Fondazione a società di revisione indipendente di cui al comma precedente, con incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di due ulteriori mandati. In tal caso, il Collegio svolge il solo controllo amministrativo e di legalità della Fondazione.
11.Al Collegio dei revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l’attività del collegio sindacale nelle società per azioni.
12.Ai membri del Collegio dei revisori è assegnato un compenso comprensivo del rimborso delle spese che essi sostengono per il loro ufficio, nella misura determinata dal Consiglio d’Amministrazione.
ART. 19
(SOSPENSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO)
1.I componenti della Fondazione possono essere sospesi cautelativamente dalla stessa, con perdita temporanea delle relative prerogative, ovvero esclusi, solo in conformità a quanto stabilito nel presente statuto.
2.E’ nullo ed improduttivo di qualsiasi effetto qualsiasi di tali provvedimenti, se assunto in assenza di previo contraddittorio con l’interessato, salvo che sia questi a rinunciarvi o a sottrarvisi.
3.Costituisce giustificata ragione di esclusione il venir meno dei requisiti personali di cui agli artt. 7 e 14, co. 3 e 4, nonché la condanna per delitto non colposo alla pena della reclusione superiore a cinque anni. La condanna non definitiva in primo grado di cui sopra è motivo di eventuale sospensione del componente.
4.Costituisce altresì giustificata ragione di esclusione l’assunzione di comportamenti non compatibili con le finalità della Fondazione, anche desumibili dall’adesione a enti, associazioni, movimenti e in generale a soggetti che svolgono tali attività o ne promuovono o ne teorizzano lo svolgimento.
5.La qualifica di componente della Fondazione si perde a seguito di recesso dalla stessa, che ha effetto dal momento in cui perviene la relativa comunicazione al Presidente della Fondazione, ovvero, in mancanza, al Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
6.Il mancato versamento dei rimborsi delle spese o dei contributi annui previsti dagli artt. 8, 10 e 14, qualora l’interessato non provveda a seguito dell’invio di specifico sollecito ad adempiere, costituisce implicito recesso, di cui il Consiglio d’Amministrazione prende atto nella prima seduta utile.
ART. 20
(LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE)
1.Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio d’Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti, allorché è constatata l’oggettiva, perdurante impossibilità di perseguire gli scopi e di conseguire gli obiettivi di cui all’art. 2, ovvero vengano meno i quattro quinti dei partecipanti di diritto.
2.Il Consiglio assume la deliberazione di scioglimento con il voto di tre quarti dei suoi componenti.
3.Il Consiglio, con la deliberazione di cui sopra, dispone altresì per la devoluzione del patrimonio e per la liquidazione della Fondazione in relazione alle attività di gestione in corso al momento, nominando uno o più liquidatori di cui stabilisce il compenso.
4.La deliberazione di scioglimento della Fondazione, di cui ai precedenti commi 1 e 3, assunta dal Consiglio d’Amministrazione, deve essere altresì approvata dall’Assemblea dei partecipanti e aderenti, convocata immediatamente allo scopo, in via straordinaria, dal Presidente della Fondazione.
5.L’Assemblea si svolge entro i sessanta giorni successivi, con le modalità previste dall’art. 12, ma la delibera di scioglimento è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
6.Le operazioni di devoluzione del patrimonio e di liquidazione della Fondazione hanno inizio trascorsi sessanta giorni dalla deliberazione di approvazione dello scioglimento da parte dell’Assemblea dei partecipanti e degli aderenti.
7.Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 3 sono prive d’effetto di diritto, se l’Assemblea decide di non approvarle e, in tale caso, è altresì sciolto il Consiglio d’Amministrazione. Lo stesso è ricostituito con la nomina dei suoi componenti secondo quanto previsto dall’art. 17, co. 1, lettera a).
8.I beni affidati in concessione d’uso alla fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti, mentre il patrimonio della stessa è devoluto da parte del soggetto liquidatore, come atto conclusivo della liquidazione, conformemente alla deliberazione che il Consiglio d’Amministrazione assume in proposito in via specifica.
9.In principalità, sono destinatari della devoluzione del patrimonio della Fondazione enti che perseguano finalità analoghe a quelle ad essa proprie e che assumano l’impegno di conservarne la memoria e l’archivio documentale, ovvero enti che, senza fine di lucro, svolgano attività culturale o sociale, a fini di pubblica utilità.
ART. 21
(CLAUSOLA DI RINVIO)
1.Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
ART. 22
(NORMA TRANSITORIA)
1.Nelle more della prima nomina da parte dell’Assemblea dei cinquanta membri di propria competenza, il Comitato dei Partecipanti di diritto e degli Aderenti di cui all’art. 17 è validamente costituito con la nomina dei soli cinquanta membri di competenza del Consiglio d’Amministrazione che nominano tra i propri componenti il Presidente ed i due membri dell’Ufficio di Presidenza di competenza.