Pubblicazione del Regolamento di Disciplina della Fondazione Alleanza Nazionale

Si pubblica il Regolamento di Disciplina adottato con approvazione del CdA in data 31 ottobre 2024

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA FONDAZIONE ALLEANZA NAZIONALE

Adottato con approvazione per consultazione scritta del CdA in data 31/10/2024 (art.13 comma 16) 

 

Art.1 - Condotte suscettibili di violazione disciplinare

1. E’ suscettibile di sottoposizione a procedimento disciplinare il componente della Fondazione che:

a) adotti o abbia adottato condotte che denotano la perdita dei requisiti di onestà, correttezza e probità;

b) adotti o abbia adottato comportamenti non compatibili con le finalità della Fondazione;

c) sia stato condannato per delitto non colposo alla pena della reclusione superiore a cinque anni.

2. Ai fini del presente regolamento e conformemente allo Statuto si intendono:

a) per condotte che denotano la perdita dei requisiti di onestà, correttezza e probità: 

1) l’adozione di comportamenti e/o la manifestazione di pensieri tali da poter ledere all’immagine, all’autorevolezza, alla credibilità della Fondazione; 

2) l’adozione di comportamenti volti al perseguimento di interessi particolari a discapito di quelli generali della Fondazione;

3) l’adozione di comportamenti e/o la manifestazione di pensieri contrari alle finalità e ai valori della Fondazione, quali indicati all’art. 2 dello Statuto;

4) l’utilizzo della violenza fisica non volta all’autodifesa;

5) l’utilizzo di espressioni o atteggiamenti, verso altri componenti della Fondazione e/o verso soggetti terzi, irriguardosi, minacciosi, prevaricatori, molesti, volti all’intimidazione o alla pressione psicologica, anche per il perseguimento di interessi particolari;

6) ogni altra ragione o situazione, oggettiva o soggettiva, ritenuta incompatibile con il possesso dei requisiti di onestà, correttezza e probità previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o ritenuta in contrasto con le previsioni del Codice Etico della Fondazione, qualora emanato;

b) per comportamenti non compatibili con le finalità della Fondazione:

1) l’adesione ad enti, associazioni e movimenti e in generale a soggetti che svolgono, promuovono, o teorizzano, attività difformi dalle finalità della Fondazione, quali previste all’art. 2 dello Statuto.

Art.2 - Competenza istruttoria sulle violazioni disciplinari

1. Qualunque componente della Fondazione può segnalare al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione fatti e/o atti integranti violazioni disciplinari commesse da altri componenti. La segnalazione non può mai essere anonima a pena di irricevibilità e deve indicare, anche mediante idonea documentazione, la condotta contestata e le generalità del componente della Fondazione ritenuto responsabile della violazione disciplinare. La mancanza dell’indicazione della condotta contestata e/o delle generalità del componente ritenuto responsabile di violazione disciplinare è causa di inammissibilità della segnalazione.

2. Qualora il Collegio Istruttorio, nella prima seduta utile, non dichiari l’irricevibilità o l’inammissibilità della segnalazione, ai sensi del comma precedente, darà avvio all'istruttoria  disciplinare.

3. L’attività istruttoria sulle questioni aventi rilevanza disciplinare è delegata ad un apposito collegio interno al Consiglio di Amministrazione costituito dal Presidente, che lo presiede, dal Vicepresidente Vicario e dal Vicepresidente, coadiuvati con funzioni di segretario verbalizzante dal Segretario del Consiglio di Amministrazione. 

4. I componenti del collegio con competenze istruttorie non devono essere in posizioni di conflitto di interesse rispetto alla vicenda disciplinare. In caso di astensione per conflitto di interessi o per libera scelta di uno o più componenti del collegio istruttorio, nei posti che si rendano vacanti subentrano come componenti supplenti i membri del Consiglio di Amministrazione con maggiore anzianità di incarico. In caso di equivalenza nell’anzianità di incarico il subentro spetta al membro più anziano d’età.

5. Conclusa l’istruttoria del collegio, in conformità alle previsioni del presente regolamento, il Presidente relaziona sulle attività svolte e sulle valutazioni operate dal collegio proponendo l’archiviazione del procedimento o l’adozione dei provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 4.

6. I provvedimenti disciplinari sono inflitti secondo quanto previsto al successivo art. 5.

Art.3 - Procedimento disciplinare

1. Alla ricezione di una segnalazione disciplinare, il Presidente, nei successivi 30 giorni, convoca il collegio deputato all’attività istruttoria per la trattazione del procedimento. Della segnalazione disciplinare viene data comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima data utile di convocazione.  

2. Il Presidente trasmette, nei successivi 7 giorni, una comunicazione al soggetto incolpato della violazione disciplinare e al soggetto che ha eseguito la segnalazione recante la descrizione del fatto e l’eventuale documentazione a supporto, la data e l’orario di svolgimento della riunione per la trattazione del procedimento disciplinare, la sede della riunione o il suo svolgimento con modalità telematiche, la facoltà di depositare proprie memorie entro 5 giorni antecedenti la data di svolgimento della riunione e quella di chiedere di parteciparvi entro lo stesso termine, anche mediante assistenza di un avvocato iscritto all’albo. 

Il Presidente trasmette altresì copia del Regolamento di disciplina o indica la pagina del sito internet della Fondazione ove reperirlo e consultarlo.

3. Le comunicazioni vengono effettuate al soggetto incolpato della violazione disciplinare e al soggetto che ha eseguito la segnalazione disciplinare presso i recapiti comunicati in sede di adesione o in data successiva in caso di variazioni.

4. La sede di svolgimento delle riunioni del Collegio Istruttorio è fissata presso la sede della Fondazione in Roma in via della Scrofa n. 39. E’ facoltà del Collegio prevedere che la riunione si tenga in sede differente o avvenga mediante modalità telematiche, purché senza aggravio di oneri per la parte incolpata della violazione disciplinare. Nel caso di riunione mediante modalità telematiche, alla parte che faccia richiesta di prendervi parte dovrà essere comunicato tempestivamente il link per il collegamento telematico.

5. Il collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi. Per le attività che comportino una spesa a carico della Fondazione, si applicano le regole previste per l’autorizzazione delle spese di funzionamento della Fondazione. 

6. Il collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche mediante audizione personale degli interessati. L’assenza del contraddittorio tra le parti, salvo che gli interessati vi rinuncino o vi si sottraggano, invalida il procedimento e ogni relativo provvedimento. Il collegio può tenere in considerazione, ai fini delle proprie valutazioni, l’eventuale assenza di una parte in occasione delle attività istruttorie.

7. Le riunioni e le attività del collegio istruttorio sono verbalizzate a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione, che forma i fascicoli dei procedimenti disciplinari e custodisce i verbali. 

8. Le riunioni e le attività del collegio istruttorio sono coperte da riserbo e non possono essere oggetto di divulgazione a terzi fino all’esito dei lavori istruttori. La consultazione degli atti è riservata ai soli componenti del collegio e alle parti del procedimento disciplinare.

9. Ciascuna istruttoria disciplinare deve concludersi in un termine di 180 giorni, salvo che sia necessaria una tempistica maggiore per la tipologia di contestazione disciplinare, per la necessità di svolgere specifici incombenti istruttori o acquisire particolari documenti, per la posizione del soggetto incolpato se coinvolto in un procedimento o processo penale. In tali casi, il collegio può disporre una sospensione del procedimento per un termine massimo di ulteriori 90 giorni, dandone comunicazione alle parti. Laddove il collegio ritenesse di doversi avvalere di un termine superiore dovrà essere appositamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. 

10. Quando il collegio ritiene conclusa l’attività istruttoria, trattiene in riserva il procedimento per le valutazioni di competenza. Entro 30 giorni dalla data dell’assunzione in riserva, il collegio deve predisporre un documento riepilogativo della vicenda con relativa proposta di archiviazione o irrogazione di provvedimento disciplinare da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente entro 15 giorni dalla conclusione delle attività del collegio istruttorio. 

11. Al soggetto incolpato della violazione disciplinare e al soggetto che ha eseguito la segnalazione disciplinare viene trasmessa copia del documento riepilogativo del procedimento predisposto dal collegio istruttorio e della relativa proposta di archiviazione o irrogazione di provvedimento disciplinare.

Art.4 - Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai componenti della Fondazione sono:

a) il richiamo scritto. Consiste nella mera censura rispetto ai fatti o atti riconosciuti violativi delle norme di comportamento della Fondazione. Si adotta nei casi ritenuti meno gravi o laddove la condotta del componente, pur censurabile, è sorretta da cause di giustificazione;

b) la sospensione. Consiste nella cessazione temporanea da ogni diritto e prerogativa dello status di componente della Fondazione. Si adotta nei casi in cui la violazione commessa sia ritenuta di particolare gravità. La sospensione è cautelare e ha durata non superiore a 1 anno quando inflitta dal Consiglio di Amministrazione e definitiva e di durata fino ad un massimo di 3 anni quando inflitta dal Comitato dei partecipanti di diritto e degli aderenti. Per tutta la sua durata cessano eventuali incarichi conferiti in seno alla Fondazione;

c) l’esclusione. Consiste nella perdita definitiva dello status di componente della Fondazione. Si adotta nei casi di maggiore gravità e laddove la compatibilità con le finalità della Fondazione risulti irrimediabilmente compromessa. Comporta la cessazione di eventuali incarichi conferiti in seno alla Fondazione.

2. Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, la condanna per delitto non colposo alla pena della reclusione non inferiore a 5 anni non definitiva in primo grado è motivo di eventuale sospensione del componente e non può comportare sanzioni di maggiore gravità, salvo che la condanna non riguardi fatti o atti che siano suscettibili di autonoma valutazione disciplinare ai sensi dell’art. 1 del presente Regolamento. 

Art.5 - Adozione dei provvedimenti disciplinari

1. Il Consiglio di Amministrazione decide su ogni vicenda disciplinare all’esito della seduta convocata per la relazione sull'attività istruttoria svolta, verificando il rispetto del diritto al contraddittorio tra le parti. 

2. Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti, può chiedere lo svolgimento di ulteriori attività istruttorie, determinando il termine entro cui il collegio istruttorio dovrà esaurirle. E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione disporre davanti a sé l’audizione del componente incolpato della vicenda disciplinare, laddove ritenuto opportuno ai fini della decisione.

3. Il Consiglio di Amministrazione decide sulla proposta di archiviazione del procedimento disciplinare o di irrogazione della sanzione formulata dal collegio istruttorio a maggioranza dei suoi componenti, con astensione dei componenti del collegio. Per la proposta di provvedimento di esclusione di un componente, il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza dei due terzi dei propri componenti. La motivazione dei provvedimenti adottati o proposti viene resa nel verbale del Consiglio di Amministrazione anche succintamente mediante rinvio alle valutazioni del collegio istruttorio.

4. E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione adottare un provvedimento differente da quello proposto dal collegio istruttorio, dandone motivazione nel proprio verbale. Le maggioranze per l’adozione dei provvedimenti sono quelle previste nel comma precedente.

5. Laddove il Consiglio di Amministrazione disponga la sospensione cautelare del componente ritenuto responsabile di violazione disciplinare, rimette la questione al Comitato dei partecipanti di diritto e degli aderenti per l’assunzione del provvedimento definitivo di sospensione. 

6. Il Comitato dei partecipanti di diritto e degli aderenti viene convocato nella prima seduta utile, purché entro il termine di durata della sospensione cautelare, e in quella sede vengono riferiti la vicenda disciplinare e il provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione e proposta la durata della sospensione da adottare.

7. Il Comitato dei partecipanti di diritto e degli aderenti può esprimersi, a maggioranza dei componenti presenti in riunione validamente costituita, per la conferma della sospensione cautelare inflitta dal Consiglio di Amministrazione o per il suo ampliamento fino al termine massimo di cui all’art. 4. In tale seconda ipotesi la durata della sanzione viene estesa fino al termine stabilito dal Comitato.

8. Il Comitato dei partecipanti di diritto e degli aderenti si esprime sempre, a maggioranza dei suoi componenti presenti in riunione validamente costituita, sulla proposta di esclusione di un componente della Fondazione avanzata dal Consiglio di Amministrazione.

9. Il provvedimento di archiviazione degli atti o di irrogazione della sanzione viene comunicato tempestivamente al soggetto interessato e a chi ha effettuato la segnalazione, a cura del Presidente, che trasmette copia della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di sospensione definitiva viene trasmessa anche copia del provvedimento assunto dal Comitato dei Partecipanti di Diritto e degli Aderenti.

Art.6 - Norme di rinvio e finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme dello Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, può in qualsiasi momento innovare tipologia e caratteristiche delle condotte, delle situazioni e delle condizioni personali che determinano l’incompatibilità dei componenti rispetto ai requisiti personali di cui all’art. 7 dello Statuto, anche ai fini delle valutazioni per l’irrogazione dei provvedimenti disciplinari.

3. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla data della pubblicazione sul sito della Fondazione. Copia dello stesso Regolamento è messa a disposizione dei soggetti che sono parte dei procedimenti disciplinari.

 

Roma, 31 ottobre 2024